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zmassimo - Ven Giu 16, 2006 12:37 am
Oggetto: Il Testo Del 75'esimo anno Della Costituzione Italiana.
TESTO INTEGRALE:
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Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Art. 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Art. 28
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.

Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Art. 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Art. 81
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale

Art. 82
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 83
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 90
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Art. 97
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Art. 99
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Art. 111
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Art. 114
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3

Art. 116
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento , ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 129
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 130
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 131
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
zmassimo - Ven Nov 25, 2016 8:48 pm
Oggetto: COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (STORIA e VIDEO)
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Referendum costituzionale 2016: votare Sì o No? I pro e contro della riforma

25 Novembre 2016 - 16:45
Antonio Atte
Con il referendum costituzionale del 4 dicembre gli italiani sono chiamati a respingere o approvare la riforma Boschi-Renzi. Perché votare Sì e perché votare No? Ecco le ragioni dei favorevoli e dei contrari.
Mancano pochi giorni al decisivo referendum costituzionale del 4 dicembre e a essere divisa sul Sì e sul No non è soltanto la classe politica italiana ma anche la stampa internazionale, che riflette la frenesia e gli umori discordanti registrati sui mercati nelle ultime settimane.
L’Economist, attraverso un duro editoriale, si è schierato apertamente per il No, ipotizzando la formazione di un governo tecnico dopo le eventuali dimissioni di Renzi in caso di sconfitta del fronte del Sì.

Il Wall Street Journal legge in maniera negativa il respingimento della riforma costituzionale con il voto di dicembre: il No, secondo il quotidiano statunitense, metterebbe a repentaglio la stabilità del sistema bancario del Belpaese e della moneta unica.

Per il Guardian il referendum italiano rappresenta un test per la crescita del populismo nell’Occidente, dopo la Brexit e la vittoria di Donald Trump alle presidenziali USA.

Sul destino del referendum costituzionale fino a poche settimane fa incombeva anche il ricorso presentato dall’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida, il quale si è rivolto al Tribunale civile di Milano per chiedere di sollevare l’eccezione di legittimità costituzionale sul quesito del referendum.

Secondo Onida, il fatto che in un unico quesito vengano sottoposti agli elettori diversi argomenti eterogenei minerebbe la libertà di voto.

Il quesito del referendum costituzionale 2016 recita infatti:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ’disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

Il 10 novembre, però, il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Loretta Dorigo ha respinto il ricorso, spiegando che

“non ritiene il Tribunale di ravvisare una manifesta lesione del diritto alla libertà di voto degli elettori per difetto di omogeneità dell’oggetto del quesito referendario”.

Referendum costituzionale: Sì o No? Il destino di Renzi
Votare Sì o votare No? Questo è il dilemma. Almeno per gli italiani che non hanno ancora preso posizione in vista del prossimo referendum costituzionale.

Un altro dilemma riguarda il destino dell’attuale governo in carica. Il premier Matteo Renzi, nel corso della conferenza stampa di fine anno 2015, aveva annunciato che in caso di vittoria del No, non solo si sarebbe dimesso da premier ma avrebbe concluso la sua carriera politica.

Negli ultimi tempi, però, il presidente del Consiglio e leader del Pd ha rivisto alcune sue posizioni, optando per una minore personalizzazione della consultazione referendaria. “Si vota nel 2018 comunque vada il referendum costituzionale”, ha annunciato Renzi lo scorso 22 agosto alla Versiliana.

Il capo del governo ha smesso di parlare di sue eventuali dimissioni, esortando media e opinione pubblica a focalizzare la propria attenzione sul contenuto del testo che gli italiani sono chiamati ad approvare o respingere.

Un ottimo motivo, dunque, per analizzare le ragioni del Sì e quelle del No.

Clicca qui partecipare al nostro sondaggio sul referendum costituzionale
Referendum costituzionale: votare Sì o No? Data svelata
La data in cui si terrà il referendum costituzionale è il 4 dicembre 2016. La scelta dell’election day era stata al centro di un altro giallo. Inizialmente il premier aveva indicato ottobre come periodo possibile in cui fissare la chiamata alle urne, prima di optare per il mese di dicembre.

L’approvazione definitiva del testo di legge sulla riforma costituzionale è avvenuta il 12 aprile, quando la Camera ha dato il suo via libera al testo con 361 voti a favore, 7 contrari e 2 astenuti.

Il 15 luglio sono scaduti i termini per la richiesta del referendum costituzionale, mentre l’8 agosto la Cassazione ha ammesso i quesiti sulla riforma della Carta, passando la palla al governo, che dopo l’ok della Suprema Corte ha 60 giorni per fissare la data del voto.

Referendum costituzionale 2016: le ragioni del Sì e quelle del No
Il referendum costituzionale di novembre 2016 chiamerà gli italiani a dire Sì o No alla riforma della Costituzione proposta dal ministro Maria Elena Boschi e appoggiata dal governo Renzi. Come votare?

Il 2 maggio a Firenze ha preso ufficialmente il via la campagna di Renzi per il Sì al referendum costituzionale. “È un grandissimo bivio tra l’italia che dice Sì e quella che sa solo dire No”, ha più volte ribadito il premier.

Ma quali sono i contenuti della riforma costituzionale e su cosa sono chiamati a esprimersi gli elettori?

Di seguito elencheremo i motivi per cui votare Sì o No alla riforma Boschi-Renzi: un confronto schematico tra le argomentazioni avanzate da chi è a favore e da chi è contrario alla legge che potrebbe modificare alcuni punti chiave della nostra Carta costituzionale.

Referendum costituzionale 2016: votare Sì o No?
Lo scontro tra il Sì e il No è trasversale e coinvolge tutti gli schieramenti politici e ideologici. Ovviamente il leader naturale del partito del Sì è Matteo Renzi, ma a predicare le ragioni della riforma costituzionale c’è anche l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale ha spiegato che “le due debolezze fatali della storia repubblicana sono stati la minorità dell’esecutivo e il bicameralismo perfetto”.

Contemporaneamente si sono delineati anche i comitati del No, presieduti da costituzionalisti ed esponenti delle opposizioni, i quali hanno definito la riforma costituzionale votata dalla maggioranza “l’anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo”.

Molti dubbi sono stati sollevati anche in merito al nuovo rapporto tra Stato centrale e regioni disegnato dalla nuova legge, che, secondo i costituzionalisti del No, non risolverebbe le criticità scaturite dalla riforma del 2001.

Riforma costituzionale 2016, Sì o No? Come funziona il voto
Il testo della riforma Boschi introduce diverse novità, tra cui l’abolizione del bicameralismo paritario e del Cnel, la riduzione del numero dei parlamentari, la modifica del quorum per l’elezione del presidente della Repubblica e l’aumento del numero delle firme necessarie per proporre una legge di iniziativa popolare.

Per questo tipo di referendum, chiamato anche confermativo o sospensivo, non è necessario il raggiungimento del quorum.

Diversamente dal referendum abrogativo - come quello di aprile sulle trivellazioni, per intenderci - vincerà l’opzione (Sì o No) che ha ottenuto la maggioranza dei consensi a prescindere dal numero di votanti.

Referendum costituzionale 2016: perché votare Sì
Per i sostenitori del Sì, tra cui troviamo non solo esponenti Pd ma anche docenti di Diritto e studiosi della Costituzione, la riforma Boschi rappresenta un salto di qualità per il sistema politico italiano e per il suo farraginoso processo legislativo, garantendo maggiore stabilità a un Paese che ha visto 63 governi susseguirsi negli ultimi 70 anni.

Le più note ragioni per votare Sì al referendum costituzionale di dicembre sono:
addio bicameralismo: si supera il famoso ping-pong tra Camera e Senato, con notevoli benefici in termini di tempo;
il fatto che solo la Camera sia chiamata a votare la fiducia al governo implica l’instaurazione di un rapporto di fiducia esclusivo con quest’ala del Parlamento;
la diminuzione del numero dei parlamentari e l’abolizione del Cnel produrrà notevoli risparmi;
grazie all’introduzione del referendum propositivo e alle modifiche sul quorum referendario migliora la qualità delle democrazia;
il Senato farà da “camera di compensazione” tra governo centrale e poteri locali, quindi diminuiranno i casi di contenzioso tra Stato e Regioni davanti la Corte costituzionale.

Bicameralismo perfetto: cos'è e come funziona?:
Referendum costituzionale 2016: perché votare No
Tutte le ragioni anti-riforma sono dichiarate sul sito ufficiale del comitato del No. I motivi per cui, secondo gli esponenti del fronte del No, gli italiani dovrebbero opporsi all’approvazione del ddl Boschi-Renzi si possono riassumere nei seguenti punti:

si tratta di una riforma non legittima perché prodotta da un Parlamento eletto con una legge elettorale (Porcellum) dichiarata incostituzionale. Inoltre, anche gli amministratori locali chiamati a comporre il nuovo Senato godrebbero dell’immunità parlamentare;
anziché superare il bicameralismo paritario, la riforma lo rende più confuso, creando conflitti di competenza tra Stato e Regioni e tra Camera e nuovo Senato;
la riforma non semplifica il processo di produzione delle leggi, ma lo complica: le norme che regolano il nuovo Senato, infatti, produrrebbero almeno 7 procedimenti legislativi differenti;
i costi della politica non vengono dimezzati: con la riforma si andrà a risparmiare solo il 20%;
l’ampliamento della partecipazione diretta dei cittadini comporterà l’obbligo di raggiungimento di 150mila firme (attualmente ne servono 50mila) per i disegni di legge di iniziativa popolare;
il combinato disposto riforma costituzionale-Italicum accentra il potere nella mani del governo, di un solo partito e di un solo leader.

Bicameralismo perfetto: cos'è e come funziona l'attuale sistema?
Guida alla riforma costituzionale Renzi-Boschi, che prevede proprio il superamento del bicameralismo paritario. E al referendum 2016
8 Novembre 2016 - 09:43
Antonio Atte

Tra i punti principali della riforma costituzionale targata Renzi-Boschi sulla quale gli italiani si esprimeranno con il referendum del prossimo 4 dicembre c’è il superamento del bicameralismo perfetto (o paritario), ovvero di quel sistema che conferisce poteri identici ai due rami che compongono il Parlamento italiano (Camera e Senato).

Il quesito che sarà sottoposto agli elettori recita infatti:
“Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

A meno di due mesi dal decisivo voto referendario, approfondiamo dunque uno degli elementi cruciali della riforma costituzionale e cerchiamo di capire cos'è e come funziona il bicameralismo perfetto.
Dopo la dittatura fascista e la fine della seconda guerra mondiale i costituenti decisero di adottare questo sistema per garantire un più sicuro funzionamento democratico e un efficiente bilanciamento dei poteri.
La nostra Costituzione, infatti, assegna gli stessi poteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che differiscono comunque per:

Composizione: 640 deputati e 315 senatori elettivi. Il Senato prevede anche la presenza di senatori a vita non eletti;
Elettorato passivo: per eleggere i deputati occorre aver compiuto la maggiore età; solo chi ha compiuto 25 anni, invece, può votare per il Senato.
Differenti sono anche i sistemi elettorali delle due Camere (quello del Senato - come vuole l’articolo 57 della Costituzione - deve essere su base regionale) e le funzioni del presidente del Senato e della Camera.

Bicameralismo perfetto: cos’è e cosa prevede la riforma
Con l’approvazione della riforma costituzionale, l’Italia direbbe addio al bicameralismo perfetto (o paritario) e il rapporto tra Camera e Senato cambierebbe considerevolmente.
La riformulazione dell’articolo 55 della Costituzione proposta dal ddl Boschi recita quanto segue:

“Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica.
Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.

[b]Bicameralismo perfetto: le funzioni di Camera e Senato previste dalla riforma[/b]
In pratica, col superamento del bicameralismo perfetto, toccherebbe solo alla Camera votare o meno la fiducia al Governo e approvare la maggior parte delle leggi. Il nuovo Senato - composto da 100 membri e non più da 315 elementi - manterrebbe (insieme alla Camera) la funzione legislativa sui rapporti tra Stato, UE ed enti territoriali.
Inoltre - come previsto dal nuovo articolo 70 - il nuovo Senato manterrebbe la funzione legislativa anche:

per le leggi di revisione della Costituzione, le altre leggi costituzionali;
per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche;
per le leggi sui referendum popolari;
e per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni.
Se almeno un terzo dei senatori lo richiederà, il nuovo Senato avrà la facoltà di proporre modifiche su una legge approvata dalla Camera, la quale potrà scegliere di accettare o ignorare queste modifiche.

Tuttavia, se le leggi in questione riguardano le competenze legislative esclusive delle Regioni o leggi di bilancio, la Camera può scavalcare le modifiche volute dal Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Sondaggi politici referendum 2016: ultime intenzioni di voto sul Sì e il No 18 Novembre 2016 - 11:24
Simone Micocci
Ultimi sondaggi politici sul referendum costituzionale: è arrivato il momento di analizzare le intenzioni di voto degli italiani in vista del 4 dicembre 2016. Vincerà il Sì o il No? Ecco tutte le previsioni.
Sondaggi politici referendum costituzionale 2016: da domani scatta il silenzio elettorale quindi non si potrà pubblicare nessun tipo di sondaggio.
Per questo motivo abbiamo pensato di fare una panoramica generale sui sondaggi sul referendum così da avere le idee più chiare sulle intenzioni di voto degli italiani il prossimo 4 dicembre 2016.
Quindi, dopo la Brexit e le elezioni USA, anche per la politica italiana sta per arrivare il momento di un tanto atteso appuntamento elettorale. Chissà se i nostri sondaggi politici nazionali si riveleranno più corretti rispetto a quelli sulla Brexit e sulle elezioni presidenziali degli Stati Uniti? In entrambi i casi infatti i sondaggi mostravano un risultato diverso da quello che poi è stato realmente e questo sta facendo credere agli elettori che anche i sondaggi sul referendum costituzionale non siano attendibili.

Per scoprirlo dovremo attendere il 4 dicembre 2016, anzi il giorno successivo quando verrà pubblicato il risultato del referendum costituzionale. Cosa ci dicono i sondaggi sul referendum? Secondo i vari istituti di Statistica nazionali non ci sono dubbi sul risultato del referendum costituzionale. Al momento infatti tutti i sondaggi politici sul referendum danno il No in netto vantaggio sul Sì, anche se la percentuale degli indecisi è ancora molto alta.

Qualora queste intenzioni di voto venissero confermate il 4 dicembre 2016, per Matteo Renzi si tratterebbe di un duro colpo. Infatti, se vince il No la riforma costituzionale tanto sponsorizzata dal Premier non verrà approvata, mentre lui potrebbe dimettersi da Presidente del Consiglio.

Come abbiamo già visto secondo i sondaggi sul referendum ci sono molte probabilità che ciò accada perché dall’analisi delle intenzioni di voto degli italiani emerge una maggiore propensione verso il No.

Anche noi di Forexinfo.it però abbiamo lanciato un sondaggio sul referendum 2016 chiedendo ai nostri lettori un parere su alcuni punti della riforma. Di seguito trovate tutti i risultati del nostro sondaggio sul referendum costituzionale in cui, vi anticipiamo, ci sono dei dati alquanto sorprendenti.

Prima però vediamo quali sono le intenzioni di voto rilevate dagli ultimi sondaggi politici sul referendum.

Sondaggi referendum: intenzioni di voto su Sì e No rilevate da Demos
Secondo il sondaggio politico sul referendum condotto da Demos per Repubblica, tra il No e il Sì c’è un distacco del 7%. Infatti, mentre il No ha raggiunto il 41%, il Sì è fermo al 34%.

Per Demos però il risultato di questo sondaggio va preso con la massima cautela, anche perché il fronte degli indecisi è ancora al 25%. La decisione ritardata, oppure quella non dichiarata, potrebbero influire capovolgendo l’esito del voto.

Demos ha chiesto agli italiani intervistati anche un parere sul quesito del referendum. A tal proposito il 45% ha dichiarato che di quanto espresso sul quesito ne conosce “poco o niente”.

Sondaggi referendum: intenzioni di voto su Sì e No rilevate da Piepoli
Quando mancano quasi due settimane all’appuntamento del 4 dicembre 2016 con il referendum costituzionale la maggior parte degli italiani hanno dichiarato di essere informati sui contenuti della riforma. Lo ha rilevato Piepoli per La Stampa, secondo il quale al referendum andrà a votare più del 50% degli aventi diritto.

Secondo questi sondaggi sul referendum se si votasse oggi non ci sarebbe alcun dubbio sul risultato. Infatti, tra il No e il Sì c’è una distanza di ben 8 punti percentuali. Nel dettaglio, il No è al 54%, il Sì al 46%.

Quel che fa riflettere è che secondo gli intervistati uno dei fattori che ha portato alla crescita del No è da attribuire alla vittoria di Donald Trump alle elezioni USA.

Sondaggio referendum: intenzioni di voto su Sì e No rilevate da Forexinfo.it
Infine siamo arrivati al nostro sondaggio sul referendum, lanciato un mese fa (era il 20 ottobre) e a cui hanno risposto circa 20mila lettori. Abbiamo chiesto ai partecipanti di rispondere a sette diversi quesiti sul referendum e sulla riforma costituzionale. Il risultato è molto interessante.

Infatti, a differenza della maggioranza dei sondaggi nazionali, in quello lanciato da noi di Forexinfo.it è il Sì ad essere avanti. Il 49% dei partecipanti, infatti, è a favore della riforma, mente il 44% se si votasse oggi sceglierebbe il No.

Molto bassa la percentuale degli indecisi (5%) e degli astenuti (1%). Questo potrebbe significare che chi ha deciso di rispondere al nostro sondaggio ha già le idee piuttosto chiare su quello che farà il 4 dicembre 2016.

Un altro quesito riguardava il legame tra il risultato del referendum e il destino politico del Premier Renzi. Per la maggior parte dei partecipanti (51%) se al referendum vince il No Matteo Renzi deve dimettersi. Solo per il 26% però Renzi dovrebbe dimettersi anche nel caso in cui venisse nominato un nuovo Governo tecnico.

Per il 40% dei partecipanti, invece, Renzi deve continuare nel suo incarico anche in caso di sconfitta del Sì.
Successivamente abbiamo chiesto un parere sul quesito. Secondo la maggioranza dei partecipanti (il 49%) il quesito è ben formulato quindi le polemiche lanciate dai detrattori di Renzi non hanno ragione di esistere. Il 46% invece ha definito il quesito “incompleto e fuorviante”.
Cosa ne pensano gli italiani della riforma costituzionale? Intanto ci fa piacere leggere che il 64% degli intervistati ha letto il testo della riforma perché significa che il voto si baserà su delle motivazioni solide.

Tra i contenuti della riforma che spingono gli elettori a votare Sì spicca la riduzione del numero dei senatori, ma anche la riforma del bicameralismo perfetto.

Per il 18% degli intervistati invece la riforma è da bocciare completamente.

Tra le motivazioni per cui votare No la maggior parte dei lettori contrari alla riforma ha scelto il fatto che in caso di vittoria del Si Senatori non verrebbero più eletti direttamente, ma nominati dai consigli regionali. La maggioranza comunque ha dichiarato che non ci sono motivazioni per votare No al referendum del 4 dicembre 2016.

Sondaggio referendum Costituzionale 2016: i contenuti della riforma
Il 4 dicembre 2016 si voterà per l’approvazione della riforma della Costituzione con cui verrà eliminato il bicameralismo perfetto che fino ad oggi ha caratterizzato il Parlamento Italiano. Al momento secondo la maggior parte dei sondaggi politici il No è in vantaggio sul Sì, ma il numero degli indecisi è ancora alto.

Se ancora non sapete cosa votare al referendum sulla Costituzione, vi consigliamo di documentarvi al più presto così da avere le idee chiare sui contenuti della riforma.

Nel dettaglio, qualora il testo della riforma costituzionale Boschi-Renzi venisse approvato ci sarebbero queste modifiche:

riduzione dei Senatori. Al Senato ci saranno 100 membri, di cui 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 di nomina presidenziale;
solo la Camera dei Deputati sarà titolare del rapporto di fiducia con il Governo e avrà il potere di indirizzo politico;
Il Senato sarà l’organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali;
fine della legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
abolizione il CNEL;
fine delle indennità per i Senatori;
aumento delle firme necessarie per le leggi di iniziativa parlamentare (si passa da 50mila a 150mila);
modifica del quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica.
Questi sono alcuni degli aspetti principali della riforma costituzionale. Tuttavia, prima del 4 dicembre vi consigliamo di approfondire i contenuti della Legge; per farlo potete leggere i nostri articoli dedicati al Referendum Costituzionale:

COSA SUCCEDE SE VINCE IL NO:
Referendum Costituzionale 2016: se vincerà il No ci saranno le dimissioni di Renzi? Il Premier ha confermato che se perderà il referendum lascerà la politica, ma probabilmente prima di tornare a votare ci sarà un nuovo Governo tecnico.
Referendum costituzionale 2016, cosa succede se vince il No? Cosa cambia per l’Italia se la riforma costituzionale Boschi-Renzi non sarà approvata?
Domenica 4 dicembre 2016 ci sarà un importante appuntamento elettorale nel quale si deciderà il futuro della Costituzione, ma non solo: il referendum costituzionale 2016.

Quello del referendum costituzionale è un tema molto caldo e in questi giorni diversi italiani stanno riflettendo su cosa votare il 4 dicembre 2016.
Sia i partiti politici a favore del Sì, sia quelli contrari alla riforma costituzionale, stanno conducendo un’importante campagna elettorale per il referendum.

Tuttavia, non tutti gli elettori hanno ben capito per cosa si vota e per questo nei giorni scorsi vi abbiamo spiegato quali sono i punti più importanti del testo della riforma costituzionale voluta dal premier Renzi.

Il risultato del referendum costituzionale, però, potrebbe essere molto importante non solo per le modifiche che apporterà al Parlamento, ma anche per gli effetti che avrà sulla politica italiana. Infatti, Matteo Renzi ha dichiarato che nel caso in cui vincesse il No sarebbe pronto a dimettersi.

Cosa succede quindi se vince il No? Si tornerà a votare per eleggere un nuovo Parlamento oppure ci sarà un nuovo Governo non eletto? Gli italiani vogliono una risposta, poiché molti di loro sceglieranno se votare SI o No al referendum costituzionale anche in base a questo aspetto. Ecco quali sono gli scenari possibili qualora al Referendum Costituzionale 2016 vincesse il No.

Potrebbe interessarti anche- Mercati: gli effetti del referendum se vince il No o il Sì. Spunti operativi.

Referendum costituzionale 2016: se vince il No la riforma non verrà approvata
Prima di analizzare gli effetti politici del No, vediamo cosa cambierebbe per il sistema istituzionale italiano.

Se la maggioranza degli italiani voterà No la riforma della Costituzione non verrebbe approvata e di conseguenza nessuna delle modifiche previste dalla Legge Boschi entrerebbe in vigore:

nessuna cancellazione del CNEL;
nessuna riduzione del numero dei senatori;
il Parlamento sarà ancora caratterizzato da un bicameralismo paritario;
il testo del Titolo V sarà quello approvato con la riforma del 2001;
senatori eletti e non nominati;
le Province non saranno eliminate.
Potrebbe interessarti anche la nostra infografica che spiega il Referendum in 10 punti. Una proposta che ti farà capire in pochi minuti i cambiamenti che sono stati proposti.

Referendum Costituzionale 2016, Matteo Renzi: “se vince il No mi dimetto”
Il premier Matteo Renzi è stato il principale promotore della riforma costituzionale e per questo motivo punta molto sulla vittoria al referendum. La campagna referendaria è già partita e non perché, come dichiarato da lui stesso, intende “trasformare il referendum in plebiscito”, ma “perché intende assumersi precise responsabilità”.

Ed è per questo motivo che Renzi ha legato il suo futuro politico all’esito del Referendum Costituzionale di ottobre, dichiarando: “se perdo il referendum, smetto di far politica”.

Successivamente Renzi ha smentito l’ipotesi per cui dopo il referendum, anche nel caso in cui vincesse il Si, si tornerà a votare. Infatti, il premier ha dichiarato che l’intenzione del Governo è quella di arrivare a fine legislatura, così da rispettare le scadenze naturali. Renzi comunque ha specificato che la decisione finale spetterà al Presidente della Repubblica e che il Partito Democratico non ha paura delle elezioni.

“Per me nel 2017 si fa il congresso del partito. E poi nel 2018 si vota", ha concluso il Presidente del Consiglio.

Nelle scorse settimane comunque Renzi è tornato a parlare del suo futuro politico confermando che se la riforma della Costituzione non verrà approvata lui non resterebbe al Governo, lasciando il posto a chi è abituato a “galleggiare”. Insomma, Renzi ha cambiato più volte idea sulle sue dimissioni in caso di vittoria del No, quindi non c’è ancora una certezza assoluta su quello che farà.

Referendum Costituzionale 2016: la Boschi appoggia il premier
Naturalmente anche il Ministro Boschi ha cominciato la campagna referendaria a favore del Sì. In una delle sue ultime interviste ha confermato che anche lei, nel caso vincesse il No, lascerebbe il Governo. Insomma, se la maggioranza degli italiani voterà No, ci sono delle possibilità che il Governo Renzi si dimetta e ci sarà bisogno di eleggerne uno nuovo.

A chi spetterà questa decisione? Le elezioni del 2018 verranno anticipate o ancora una volta sarà il Presidente della Repubblica a scegliere il nuovo Presidente del Consiglio? Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia e promotore del Sì, ha indicato qual è lo scenario più probabile.

Referendum Costituzionale 2016: cosa succede se vince il No e Renzi si dimette?
Nei mesi scorsi Silvio Berlusconi si espresso in merito al Referendum Costituzionale 2016, dichiarando che nel caso in cui vincesse il No, Forza Italia sarebbe pronta a dar vita ad un “Governo di unità nazionale per una emergenza” insieme al Partito Democratico, con cui si darà vita ad una nuova elegge elettorale.

Quindi, Berlusconi non è favorevole ad anticipare le elezioni del 2018, e qualora la sua proposta venisse accettata gli italiani si troverebbero ancora una volta ad essere governati da un Governo che non hanno eletto, almeno direttamente.

Possiamo rispondere alla nostra domanda dicendo che se vincerà il No almeno sul piano politico rischia di non cambiare nulla. Infatti, gli italiani potrebbero trovarsi ancora una volta di fronte a quella che Berlusconi stesso, facendo riferimento al Governo Renzi, ha definito come “una non democrazia, una democrazia sospesa dove c’è un governo abusivo”.

In caso di dimissioni di Renzi, comunque, l’ultima parola spetterebbe al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti a lui avrebbe tre soluzioni possibili:

sciogliere le Camere e indire delle nuove elezioni politiche per eleggere un nuovo Governo;
chiedere di formare un nuovo Governo (ma a chi?);
chiedere alla Camera e al Senato di approvare una nuova legge elettorale (l’Italicum è legato a doppio filo con alcune delle modifiche previste dalla riforma) per poi andare a votare.
Il dubbio maggiore riguarda il secondo punto. Infatti, nonostante Berlusconi abbia dato il proprio consenso per la formazione di un nuovo Governo transitorio, è molto difficile che le forze politiche accettino il nome dell’ex Cavaliere, né tantomeno quello di Stefano Parisi. Una cosa però è certa, il Movimento 5 Stelle non guiderà il nuovo Governo di scopo, come dichiarato da Luigi Di Maio:

“Al governo ci andiamo solo con i voti degli italiani e su questo non si transige. Ho sentito anche Di Battista e siamo tutti d’accordo”.

Referendum costituzionale 2016: se vince il No, Renzi potrebbe guidare un nuovo governo tecnico
Come abbiamo appena visto, se vincesse il No c’è un’alta possibilità che Renzi possa dimettersi. In tal caso però non è detto che si torni subito alle urne per eleggere un nuovo Parlamento, poiché Mattarella potrebbe decidere di non sciogliere le Camere nominando un nuovo Governo tecnico.

E pensate, alla guida potrebbe esserci sempre Matteo Renzi. Infatti, anche se dovesse dimettersi, l’attuale Premier potrebbe accettare un’eventuale offerta di reincarico da parte di Mattarella.

In tal caso l’obiettivo del Presidente del Consiglio sarebbe quello di guidare il Paese verso delle elezioni anticipate in programma probabilmente per giugno 2017.

In questo periodo però il Premier gestirebbe in prima persona sia l’anniversario dei Trattati di Roma che si terrà a marzo nella Capitale, che il G7 di maggio in programma a Taormina.

Senza dimenticare che in questo periodo il Parlamento dovrà trovare una maggioranza utile per varare una nuova legge elettorale, visto che il destino dell’Italicum è legato quello del referendum. Solamente dopo aver completato questi step si potrà tornare alle urne per eleggere un nuovo Governo.

Referendum Costituzionale 2016: cosa succede se vince il No e Renzi non si dimette?
Non è detto che se vincerà il No Renzi deciderà di dimettersi. Infatti negli ultimi mesi, probabilmente a causa di quanto rilevato nei sondaggi politici sul referendum, il Premier ha cambiato più volte idea dicendo che il futuro del Governo non è in mano al risultato del referendum.
Se così fosse Matteo Renzi potrebbe governare ancora per un anno e mezzo, fino alle elezioni politiche che si terranno nel 2018.

Il suo Governo però risulterebbe senza dubbio destabilizzato da quanto successo al referendum, quindi per Renzi non sarà semplice guidare il Paese verso delle nuove riforme.

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